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CODICE ETICO DEL TURISMO ACCESSIBILE IN MONTAGNA

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CODICE ETICO DEL TURISMO ACCESSIBILE IN MONTAGNA 
Sulla base dei principi sanciti dall’art.16 della Costituzione della Repubblica Italiana, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, la Convenzione O.N.U. sul diritto alle Persone con disabilità, il Manifesto per la promozione del Turismo Accessibile, si definiscono gli articoli del Codice etico del Turismo Accessibile in Montagna, laddove accessibilità è da intendersi come coinvolgimento di tutta la filiera turistica a livello nazionale e locale e comprende: il sistema dei trasporti, la ricettività, la ristorazione, la cultura, il tempo libero e lo sport. 

Articolo 1 DIRITTO AL TURISMO Il diritto al turismo delle persone con disabilità è definito dall’art. 30 della Convenzione ONU. Nell’ottica di una partecipazione egualitaria alla vita culturale, alla ricreazione, al tempo libero e allo sport deve essere garantito e assicurato che le persone con disabilità e con esigenze specifiche abbiano accesso alle attività e ai luoghi turistici, sportivi, ricreativi e culturali. 

Articolo 2 ACCOGLIENZA COME RISPETTO DEI DIRITTI Gli attori territoriali pubblici e privati operanti nelle aree del GAL Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola s’impegnano a rispettare l’uguaglianza degli esseri umani e fornire pari opportunità, sostenendo i diritti umani e soprattutto i diritti di coloro che manifestano esigenze specifiche: bambini, anziani, persone con disabilità etc. tenendo conto delle differenti caratteristiche fisiche, senso-percettive, comunicative, relazionali, intellettive, psichiche di tutte le persone. Gli attori territoriali s’impegnano a conoscere le esigenze dei turisti, dei loro stili di vita, gusti e aspettative, per poter offrire la migliore accoglienza possibile nel rispetto delle esigenze di tutti. S’impegnano a promuovere attività di formazione specifica e continua a favore di tutti i soggetti che operano nella filiera del turismo accessibile. 

Articolo 3 TUTELA DEL PATRIMONIO E ACCESSIBILITÀ La tutela, protezione e conservazione, e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, con particolare riferimento a quello naturale montano e a quello immateriale locale (saperi, tradizioni, creatività montani) non deve risultare un ostacolo concettuale al miglioramento del grado di fruibilità e al ricorso alla tecnologia in chiave di accessibilità e fruibilità del patrimonio stesso. 

Articolo 4 ACCESSIBILITÀ COME AMPLIAMENTO DELLA FRUIZIONE Gli attori territoriali devono impegnarsi per un’accessibilità onnicomprensiva ispirata ai principi dell’Universal Design: accessibilità strutturale e senso-percettiva (per favorire l’autonomia), accessibilità dell’esperienza (per partecipare e svolgere attività e fruire dei servizi), accessibilità dell’informazione (per reperire informazioni chiare e affidabili), accessibilità della comunicazione (interagire attraverso una pluralità di modalità di comunicazione). In qualsiasi tipo di intervento e in qualsiasi attività e servizio, si devono gradualmente attuare “elementi” di accessibilità, intesa nelle diverse sfumature di cui sopra, calibrati sulle caratteristiche e peculiarità dell’intervento, dell’attività, del servizio. 

Articolo 5 RISORSE ECONOMICHE PER IL TURISMO ACCESSIBILE Le risorse economiche destinate al turismo e alla cultura dovranno prevedere l'impegno di quote per migliorare l’accessibilità dove già presente e incrementarla laddove necessario perché insufficiente o del tutto assente. 

Articolo 6 COINVOLGIMENTO DEGLI ABITANTI Gli attori territoriali promuovono il coinvolgimento degli abitanti al fine di creare le migliori condizioni di accoglienza e accessibilità in ogni parte possibile del territorio. Nelle attività di coinvolgimento degli abitanti dovrà essere prevista la partecipazione di gruppi di lavoro partecipati dalle persone con disabilità e con esigenze specifiche e dalle organizzazioni che le rappresentano 

Articolo 7 TRASPARENZA Gli attori territoriali s’impegnano ad attivare servizi di informazione finalizzati a fornire ai turisti informazioni dettagliate, obiettive e complete sui luoghi di destinazione, sulle condizioni di viaggio, di accoglienza e di soggiorno. 

Articolo 8 COMUNICAZIONE INCLUSIVA Gli attori territoriali s’impegnano a promuovere strategie comunicative inclusive basate su una pluralità di modalità comunicative e sull’uso di un linguaggio appropriato e non discriminante, che abbia le caratteristiche della leggibilità, visibilità e comprensibilità, inserita negli ordinari canali di strumenti di informazione e promozione come valore aggiunto in termini di qualità dell’offerta. La segnaletica e la cartellonistica atta a far conoscere i patrimoni ambientali, naturali e culturali dei territori dovrà essere predisposta sempre in un'ottica di fruizione da parte dei turisti con esigenze specifiche, coniugando, laddove necessario, l’utilizzo di nuove e appropriate tecnologie. 

Articolo 9 APPLICAZIONE DEI PRINCIPI I responsabili pubblici e privati dello sviluppo turistico nel proprio territorio di competenza collaboreranno nell’applicazione di questi principi controllandone la loro effettiva applicazione.